Tra settembre e ottobre 2023, il Ministero dei Trasporti ha emanato nuove norme sui portabici per auto montati a sbalzo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade. Il risultato immediato è stato però mettere fuori legge migliaia di persone che possiedono un portabici di quelli montati sulla parte posteriore dell’auto, agganciato al portellone o al gancio di traino.

Portabici per auto, le nuove norme

La circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 e la successiva circolare di chiarimento n. 30187 del 12 ottobre 2023 dicono che i portabici possono essere installati e utilizzati solo a certe condizioni.

  • La lunghezza non deve superare 1,20 m, incluse le bici trasportate.
  • La larghezza non deve superare quella dell’autoveicolo, incluse le bici (la prescrizione si richiama all’art. 164 c. 3 del Codice della Strada: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”). La larghezza del veicolo non include gli specchi retrovisori.
  • L’altezza non deve superare 2,50 m, sempre incluse le bici.
  • Se il portabici e le bici installate ostruiscono anche parzialmente i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva (luci di posizione, di stop, frecce, ecc.) devono essere installati dispositivi supplementari ripetitori, omologati e corrispondenti a quelli previsti sul veicolo. I dispositivi originali devono essere dotati di inserimento/disinserimento automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sul portabici; inoltre devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo.
  • In caso di ostruzione anche parziale della targa, è necessario applicare la targa ripetitrice (art. 100 CdS) con le modalità previste per il carrello appendice. In tali casi, sono necessarie la visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile e l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo (art. 78 CdS e art. 236 del regolamento di esecuzione). La Motorizzazione riporterà nel duplicato del documento la dicitura “installabile struttura portabiciclette marca x tipo y”.
  • Se non è necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, il portabici incluse le bici costituiscono carico sporgente e dovranno essere montati uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente (art. 164 c. 6 CdS e art. 361 Regolamento di esecuzione).

Nessuna novità, invece, per i portabici applicati sul tetto degli autoveicoli: come in precedenza, non richiedono né la visita e la prova, né l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per quanto riguarda, i veicoli proveniente dall’estero, il Ministero ha specificato che le nuove norme sui portabici a sbalzo non si applicano, in base al principio della libera circolazione.

portabici auto
Nessuna novità per portabici applicati sul tetto © pexels/ivan samkov

Norme limitanti, il disappunto di utenti e costruttori

Com’era prevedibile, le nuove norme hanno sollevato reazioni allarmate da parte dei costruttori di automobili e delle loro associazioni, da parte dei costruttori e importatori di portabici e da parte degli utenti. In pratica, buona parte delle persone che hanno acquistato un portabici a sbalzo negli anni scorsi – e sono migliaia – in base alle nuove norme non lo potranno più utilizzare o avranno serie difficoltà a farlo, per diversi motivi. Il problema non è il portabici in sé, che è comunque omologato, ma le modalità di installazione e gli ingombri.

La disposizione che impone una larghezza massima, bici incluse, non superiore alla larghezza dell’autovettura, rende impossibile l’uso del portabici su molti modelli di auto, tenuto conto della larghezza delle auto (esclusi i retrovisori esterni) e della lunghezza di molte biciclette. Una bicicletta da turismo con telaio grande e ruote da 28” sfiora 1,9 m di lunghezza. Solo le auto di grandi dimensioni e i monovolume hanno una larghezza superiore.

Una soluzione può essere smontare la ruota anteriore della bici, ma non vale per i portabici da gancio di traino, dove la bici deve poggiare con entrambe le ruote sull’apposita canalina. Chi si trova in queste condizioni, non ha alternative. Dovrà cambiare auto, o disfarsi del portabici a sbalzo e montare un portabici sul tetto dell’auto. Va detto che i portabici a sbalzo in questi anni sono stati preferiti dagli utenti perché più comodi da usare e perché le bici sul tetto impediscono di entrare in molti parcheggi pubblici, box auto privati o traghetti, per esempio.

L’altra limitazione è la necessità, quando il portabici e le bici trasportate ostacolano la visibilità delle luci e della targa (ovvero nella maggior parte dei casi), di installare dispositivi supplementari ripetitori come la targa ripetitrice e, soprattutto, passare la visita e la prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per fare aggiornare il documento di circolazione e proprietà.

Anche il fatto che la Motorizzazione riporterà nel duplicato del veicolo la marca e il tipo di portabici installabile, costituisce una forte penalizzazione: infatti, nel caso si dovesse sostituire il portabici inserito nel libretto della vettura con un portabici di tipo diverso, si dovrebbe tornare alla Motorizzazione per aggiornare i documenti, con ulteriori spese e impegno di tempo.

Costruttori e importatori di portabici: respinto il ricorso al TAR contro le nuove norme

Di fronte a questa situazione, i costruttori e importatori di portabici per gancio di traino hanno fatto ricorso al TAR contro le nuove norme. Tuttavia, il TAR ha respinto il ricorso, per mancanza di danno evidente, perché non sono state ancora sanzionate vetture senza bollino.

L’assurdo è che gli stranieri che vengono in Italia, possono circolare liberamente con una vettura dotata di portabici che non rispetta le nuove norme. Se la motivazione alla base è la sicurezza sulle strade, non si comprende ciò che è pericoloso per un veicolo italiano non lo sia anche per uno straniero.

Le reazioni di UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), FIAB, ANCMA

L’UNRAE, l’associazione che rappresenta i costruttori di autoveicoli esteri, è impegnata sul tema. Anche FIAB si è attivata, insieme ad ANCMA, l’associazione dei costruttori italiani di motocicli e biciclette. “In base all’esito dell’azione dell’UNRAE metteremo in campo altre iniziative – sottolinea Massimo Gaspardo Moro, responsabile del Centro Studi FIAB. “Il tempo stringe, perché si avvicina la ripresa della stagione, quando i portabici vengono più utilizzati per le attività in bicicletta. Come sempre FIAB monitora e analizza l’evoluzione della normativa, e intraprende le azioni più efficaci, anche insieme ad altri soggetti, per la tutela dei ciclisti e di tutti gli utenti della strada”.